Il nostro statuto

Letto, approvato e sottoscritto in Vercelli, 20 Novembre 2015

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

1. E costituita l’Associazione culturale denominata “ UOVO”.

2. L’Associazione culturale ha sede in via Morosone 13 a Vercelli.

Art. 2 – SCOPO SOCIALE

1. L’Associazione culturale “ UOVO” ha come scopi statutari:

a) la promozione di progetti nel campo della creatività, dell’arte, della musica, dello spettacolo e realizzazioni di opere teatrali e musicali, incontri di carattere divulgativo, informativo quali rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, programmi televisivi e radiofonici;

b ) la promozione, la partecipazione, l’organizzazione e la realizzazione di concerti, di rassegne, di spettacoli teatrali e musicali, di danza, di proiezioni cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell’arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini e in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di comune interesse;

c) la promozione, l’organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l’eventuale produzione di materiale didattico;

d ) la promozione e l’organizzazione di feste, cene, serate danzanti, con lo scopo di promuovere la conoscenza tra i soci;

e) ricercare tutte le possibili convenzioni con altre associazioni ed enti commerciali (intendendo associazioni commerciali, negozi, società) che costituiscano un vantaggio economico o d’immagine per l’Associazione o per i suoi soci;

f ) l’organizzazione di gite, viaggi, soggiorni per effettuare e raggiungere eventi di spettacolo, mostre, convention, saloni internazionali;

g ) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale.

2. E’ escluso dagli scopi dell’Associazione culturale ogni e qualsiasi finalità di lucro.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

1. Al fine di perseguire gli scopi sociali, l’Associazione culturale “ UOVO“ ha come oggetto sociale l’attività di

promozione di progetti ed eventi nel campo della creatività, dell’arte, del teatro, della musica e dello

spettacolo in genere.

2. La partecipazione alle attività svolte dall’Associazione e libera e aperta a tutti gli Associati.

3. L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

4. L’Associazione mantiene ed estende contatti con aziende, enti, scuole, comunità e, piu in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell’attività di ricerca del campo dell’arte, provvedono alla diffusione dell’attività svolta dall’Associazione stessa.

5. E fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

Art. 4 – ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA

1. L’Associazione culturale e composta di Soci Fondatori e Soci ordinari, che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti. Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale.

2. Il numero dei Soci e illimitato; qualunque cittadino puo aderire all’Associazione purche abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

3. Per essere ammessi all’Associazione e necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; b) autorizzare l’utilizzo dei dati (Legge sulla privacy); c) dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

4. E esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, e richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni.

5. Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti; in particolare nessun socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri soci in funzione: a) di una sua piu intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci; b) di eventuali versamenti di contributi supplementari; c) dell’aver messo a disposizione dell’Associazione beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.

1. L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale.

2. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

3. I soci sono tenuti: a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue; b) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

2. Per l’attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.

3. Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere un compenso, nonchè il rimborso delle spese sostenute, a Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell’Associazione.

4. Nell’ipotesi in cui l’Associazione dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con l’Associazione da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l’aspetto economico dei rispettivi impegni.

Art. 7 – DECADENZA, ESCLUSIONE E RINUNCIA

1. Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.

2. L’esclusione e/o la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto.

3. L’esclusione e/o la decadenza del socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi: a) quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali; b) quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d’iscrizione o delle quote sociali senza giustificato motivo; c) ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Associazione.

4. I soci esclusi per morosità potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.

5. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata.

6. Il Socio decaduto, receduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati al Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio del Associazione.

Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi del Associazione:

a. Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Tesoriere;

e. il Segretario.

Art. 9 – ASSEMBLEA

1. L’Assemblea dei Soci e organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività sociale dell’Associazione nonche per le modifiche all’atto costitutivo.

2. L’Assemblea, composta da tutti i Soci, e ordinaria o straordinaria.

3. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono: a) approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili; b) richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione del Associazione; c) eleggere i membri designati a ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo; d) discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell’anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività sociale stessa; e) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

4. I compiti dell’Assemblea straordinaria sono: a) approvare modifiche statutarie; b) deliberare l’acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie; c) deliberare lo scioglimento del Associazione; d) deliberare quant’altro non di competenza dell’Assemblea ordinaria.

Art. 10 – VALIDITA’ DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, e convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all’anno in sede ordinaria per l’approvazione dei rendiconti .

2. L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, e presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.

3. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno successivo.

4. Le assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà piu uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione puo avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purche l’ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un’ora da quella della prima convocazione.

5. L’Assemblea ordinaria indetta per l’elezione degli organi del Associazione e valida se e presente la maggioranza assoluta dei Soci.

6. L’Assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere l’Associazione e valida se e presente almeno la metà dei soci e se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto.

7. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l’ordine del giorno

Art. 11 – DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci maggiorenni che risultano iscritti all’atto dell’Assemblea da almeno dieci giorni.

2. La partecipazione alle Assemblee e ammessa mediante delega scritta rilasciata da un socio ad un altro socio.

3. Ogni socio delegato non puo rappresentare piu di cinque deleganti.

Art. 12 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

1. Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero “una testa – un voto”, principio contenuto nell’art. 2532, secondo comma, Cod. Civ., a prescindere quindi dal valore della quota associativa.

2. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti.

4. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento del Associazione vengono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti presenti.

5. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo e eletto dall’Assemblea ordinaria ed e composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti fra i soci.

2. Ciascun Socio di maggiore età, iscritto al Associazione da almeno trenta giorni, puo essere liberamente eletto alla carica di Consigliere dell’Associazione stessa.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo e convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).

5. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, compreso il Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta e se non stabilito dall’atto costitutivo, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività culturale svolta dal Associazione per il conseguimento dei propri fini socio-culturali.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

8. Le dimissioni di metà piu uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio. Il Consiglio puo cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

3. Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redigere i bilanci; d) formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; e) favorire la partecipazione dei soci alle attività del Associazione; f) predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all’attività svolta, da presentare all’Assemblea ordinaria; g) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; h) predisporre eventuali regolamenti interni; i) deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci; j) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione.

Art. 15 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente se eletto.

2. Nell’esercizio delle funzioni il Comitato Direttivo puo avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.

4. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. E autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; e altresi autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall’Associazione, ma solo con il benestare espresso del Tesoriere.

Art. 16 – IL TESORIERE

Il Tesoriere e nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta puo essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni. Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell’Associazione, redige l’inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – IL SEGRETARIO

Il Segretario e nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta puo essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali: a) redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; b) curare la corrispondenza; c) coordinare le formalità associative previste dalla Legge; d) affiancare l’attività del Tesoriere; e) organizzare le assemblee associative.

Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 – RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.

2. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all’art. 19

3. Il rendiconto annuale economico e finanziario e sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.

4. Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.

5. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.

6. L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dal Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo e a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, coadiuvato dal Segretario.

7. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, salvo il caso di scioglimento del Associazione.

Art. 19 – FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’Associazione sono le seguenti: a) quote ordinarie e volontarie dei Soci; b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati; d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, quali i proventi dei biglietti di ingresso alle manifestazioni organizzate ed eventuali abbonamenti o similari, utilizzati per finanziare l’attività istituzionale principale; e) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purche questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. f) entrate derivanti dai servizi o dai locali dell’associazione a disposizione dei soci (sala riunioni, studio di produzione video streaming o di registrazione audio, studio fotografico, ufficio, scrivanie, espositori)

Art. 20 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell’Associazione e costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate alla costituzione del Associazione, dalle altre entrate di cui all’art.19 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 21 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento del Associazione e deliberato dall’Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.

2. L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresi alla nomina di uno o piu liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

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